Da mesi la politica italiana è agitata dall’entrata in vigore, dal 1° gennaio di quest’anno, della ‘riforma della prescrizione’ – infilata con un emendamento nella legge anticorruzione del 2018, il che la dice lunga sulla sua organicità – che prevede la sospensione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Molti – tra i quali gli stessi leghisti che pur criticandola l’approvarono per ‘obbligo contrattuale’ – la giudicano una ‘barbarie’ giuridica e vorrebbero sospenderne l’efficacia almeno fino alla definizione di una riforma organica del processo penale. La discussione sta minando gli stessi equilibri di governo, sui quali pende la minaccia di Renzi, pronto a votare la legge Costa, che sospende la riforma ed è sostenuta dall’opposizione.
In tale clima, il Presidente del consiglio si sta adoperando per una mediazione. Lo abbiamo sentito levare appelli a non fare questioni di principio, a badare al sodo; per questo egli ha ‘saggiamente’ partorito un ‘lodo’ – i termini di prescrizione non decorrono per chi sia stato condannato in primo grado ma soltanto per chi invece sia stato assolto – che, con il suo pressapochismo, trasformismo, compromessismo per il compromessismo, sembra utile a una sola cosa: alla sopravvivenza del governo. E pare che, a questo fine, la macchina degli uffici legislativi vari stia preparando un parere ad adiuvandum secondo il quale, dal momento che l’istituto della prescrizione prevede tempi variabili a seconda del reato contestato all’imputato, esso potrebbe essere altrettanto ‘variabile’ in ragione della condizione in cui venisse a trovarsi l’imputato stesso, di condannato o assolto: una tautologia, un gioco di parole, per mettere la polvere sotto il tappeto.
Il ridicolo, più che l’incostituzionalità, del cosiddetto ‘lodo Conte’ sta nel fatto che così, il condannato subirebbe il danno più grave: verrebbe discriminato e privato non soltanto del diritto di vedere la propria posizione definita in un tempo ragionevole, e possibilmente prefissato, ma, specialmente se innocente, verrebbe anche privato del diritto di venire liberato dagli effetti immediati di quella condanna subita in primo grado, sia sul piano giuridico-penale (vedi legge Severino) sia, e soprattutto, sul piano sociale e morale: a parte la giusta osservazione del presidente dell’Unione delle camere penali, che spiega come la distinzione sulla prescrizione a seconda dell'esito della sentenza di primo grado «avrebbe l'assurda conseguenza che gli appelli dei p.m. contro le assoluzioni sarebbero fissati in tempi rapidi, mentre quelli degli imputati contro le condanne potrebbero avere una durata infinita».
Se lodo deve essere, sarebbe dunque necessario che stabilisse esattamente il contrario.
I ‘robespierristi’ pentastellati non si preoccupano di tali questioni; essi guardano soltanto agli effetti demagogici delle misure che sostengono e che sono precipuamente terroristici. Speriamo che gli altri partiti della maggioranza siano più coerenti, specialmente il PD che aveva votato contro la grande ‘Riforma Bonafede’ e che ora non perde occasione per attribuirla anche a Salvini (in questo il PD ha perfettamente ragione perché la condizione sulla sua entrata in vigore dopo una futura riforma complessiva del processo penale, posta dalla Lega, non poteva essere scritta sull’acqua di una intesa politica ‘verbale’ ma doveva essere inserita in quella norma che sospende la prescrizione).
Certo bisogna porre mano all’intero processo penale per stabilirne tempi, modalità e garanzie per vittime e imputati, ma non prendendolo dalla coda, cioè rovesciando i termini della prescrizione; questo istituto ha una ratio da non sottovalutare: la prescrizione non è un diritto dell’imputato a che l’accertamento processuale dell’ipotesi d’accusa nei suoi confronti non abbia luogo ma una conseguenza del fatto che – decorso un certo numero di anni – non si è potuto accertare processualmente la responsabilità dell’accusato per carenze degli organi a tanto delegati o per inadeguatezza dei meccanismi processuali. Né c’entra la presunzione di innocenza; al contrario, l’innocente ha interesse ad essere prosciolto nel merito. C’entra invece la Costituzione che garantisce all’imputato lo svolgimento del processo in tempi ragionevoli.
Riguardo al pericolo, reale, che la prescrizione venga usata con intenti dilatori da parte degli accusati (ma a impedire questo uso distorto dovrebbero pensarci i giudici) – sappiamo tutti dell’ecatombe di processi caduti in prescrizione addirittura nella fase delle indagini preliminare, senza nemmeno arrivare al primo grado del processo: ciò forse ha a che fare con il modello di processo del nostro codice penale; forse ha a che fare con il numero di processi immenso di cui sono carichi i ruoli dei nostri tribunali; forse ha a che fare con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale; forse ha a che fare con le carenze degli organici giudiziari e dei mezzi a disposizione – si può, anzi si deve, pensare a regolare la prescrizione diversamente da come lo è oggi: per esempio, facendone decorrere i termini, non dalla data di commissione del reato, ma dalla sua “scoperta”, o meglio da quando l’organo cui sono delegate le indagini e la promozione dell’azione penale (vale a dire il Pubblico Ministero) ne viene a conoscenza: se si vuole allungare i termini della prescrizione, anzi rendere questo istituto del tutto teorico, bisogna accorciare i tempi del processo senza intaccare le garanzie per gli imputati.
Ma, soprattutto, bisogna porre mano a tutto ciò portando a termine quella ‘riforma incompiuta’, iniziata nel 1989 con l’introduzione di un mezzo-processo accusatorio: se si vuole il processo accusatorio bisogna andare fino in fondo, bisogna stabilirlo su quello che è forse il suo pilastro principale, l’antico principio ne bis in idem; bisogna rendere una sentenza di assoluzione in primo grado inappellabile da parte della pubblica accusa, per evitare gl’insopportabili palleggiamenti da una corte all’altra, dalla Cassazione alla prima, alla seconda, alla n corte d’appello (come nel caso Sofri, nel quale s’intrecciarono appelli di imputati e p.m. e furono celebrati complessivamente 7 processi, più richieste di revisione del processo e altri ricorsi che durarono in tutto ben 16 anni, dal 1989 al 2005, per un totale di 15 sentenze di condanna e assoluzione, di rinvio e di revisione, e 18 pronunciamenti compreso quello della Corte di Strasburgo).
La Corte costituzionale, qualche anno fa, ha dichiarato incostituzionale la legge 20 febbraio 2006, la legge Pecorella, che introduceva limiti all’appellabilità, da parte della pubblica accusa, di sentenze di assoluzione in primo grado motivando la decisione, fra l’altro, con il fatto che a «differenza dell’imputato il pubblico ministero viene privato del potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda totalmente soccombente, negando per integrum la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere con l’azione intrapresa, in rapporto a qualsiasi categoria di reati. Né varrebbe, al riguardo, opporre che l’inappellabilità – sancita per entrambe le parti – delle sentenze di proscioglimento si presta a sacrificare anche l’interesse dell’imputato, segnatamente allorché il proscioglimento presupponga un accertamento di responsabilità o implichi effetti sfavorevoli. Tale conseguenza della riforma – in ordine alla quale sono stati prospettati ulteriori e diversi problemi di costituzionalità, di cui la Corte non è chiamata ad occuparsi in questa sede – non incide comunque sulla configurabilità della rilevata sperequazione, per cui una sola delle parti, e non l’altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole».
Il giuridichese nasconde il pregiudizio – che forse era tutto ‘politico’ – contro il principio ne bis in idem: ma forse, ora, il pregiudizio potrebbe cadere non essendoci più un Pecorella a chiederne il rispetto.